1 PREMESSA
Il DL 2.3.2012 n. 16, c.d. “DL sulle semplificazioni fiscali”, ha apportato alcune novità anche in materia di utilizzo del denaro contante.
Tra queste, particolare rilievo presenta la deroga al limite all’utilizzo del denaro contante per gli acquisti effettuati da turisti stranieri.
Al riguardo, sono intervenuti:
il comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate 13.3.2012;
il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 23.3.2012.
2 ACQUISTI DA PARTE DI TURISTI STRANIERI
Il divieto di trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 1.000,00 euro non opera per l’acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo, effettuati:
da persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei Paesi dell’Unione europea (ovvero dello Spazio economico europeo), che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato italiano;
presso esercenti il commercio al minuto, o attività assimilate, e presso agenzie di viaggi
e turismo.
2.1 CONDIZIONI PER LA DEROGA
Tale deroga, però, è applicabile solo in presenza di precise condizioni.
In particolare, il cedente del bene o il prestatore del servizio:
deve acquisire, all’atto dell’effettuazione dell’operazione, sia la fotocopia del passaporto
del cessionario e/o del committente, sia un’apposita autocertificazione di quest’ultimo, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, in cui attesta il fatto di non essere cittadino italiano né cittadino di uno dei Paesi dell’Unione europea (ovvero dello Spazio economico europeo), nonché di possedere la residenza fuori del territorio dello Stato italiano;
deve versare, nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell’operazione, il denaro contante incassato su un proprio conto corrente tenuto presso un operatore finanziario, consegnando a quest’ultimo fotocopia dei documenti di cui sopra e della fattura, della ricevuta o dello scontrino fiscale emesso;
deve avere inviato un’apposita comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate, secondo le modalità ed i termini indicati nel suddetto provvedimento del 23.3.2012.
2.2 FASE TRANSITORIA
Al fine di consentire l’utilizzo della nuova disciplina anche in assenza del provvedimento attuativo, peraltro, l’Agenzia delle Entrate, con un comunicato stampa del 13.3.2012, aveva precisato che, fermo il rispetto degli ulteriori adempimenti, per le operazioni di importo superiore alla soglia poste in essere tra il 2.3.2012 (data di entrata in vigore del DL 16/2012) e la pubblicazione del modello di comunicazione, i suddetti operatori economici, una volta disponibile quest’ultimo, avrebbero avuto 15 giorni di tempo per inviare (ex post) la comunicazione “preventiva” all’Agenzia delle Entrate.
Il suddetto provvedimento attuativo del 23.3.2012 stabilisce ora:
da un lato, che il modello deve essere presentato all’Agenzia delle Entrate prima di effettuare
le operazioni individuate;
dall’altro, che, con riferimento alle operazioni effettuate dal 2.3.2012 al 10.4.2012, per le quali si è fruito o si intende fruire delle disposizioni di deroga al divieto di trasferimento del denaro contante, il modello deve essere presentato entro il 10.4.2012. 
Nel predetto periodo transitorio, inoltre, se la prima operazione è antecedente alla comunicazione, in quest’ultima deve essere indicata, in luogo della data di sottoscrizione, la data di effettuazione dell’operazione.
2.3 PRINCIPALI CHIARIMENTI DEL PROVVEDIMENTO ATTUATIVO
Il provvedimento attuativo del 23.3.2012 ha anche precisato che:
il modello di comunicazione deve essere presentato all’Agenzia delle Entrate esclusivamente con modalità telematica;
la presentazione può avvenire direttamente da parte dei contribuenti abilitati ai servizi
telematici dell’Agenzia delle Entrate ovvero per il tramite degli intermediari incaricati (es.dottori commercialisti ed esperti contabili). A tal fine, i predetti soggetti sono tenuti a trasmettere i dati contenuti nella comunicazione utilizzando il prodotto informatico disponibile gratuitamente sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate ovvero secondo le specifiche tecniche che saranno approvate con successivo provvedimento;
a seguito della presentazione, il servizio telematico rilascia una ricevuta contenente l’esito dell’elaborazione effettuata sui dati pervenuti che, in assenza di errori, conferma l’avvenuta presentazione della comunicazione;
diversamente da quanto emergerebbe dalla lettera della norma (che sembra riferirsi al solo“documento” di identità), occorre consegnare all’operatore finanziario, oltre al contante ed alla fotocopia della fattura (o ricevuta o scontrino fiscale) emessa, anche la fotocopia sia del passaporto che dell’autocertificazione.

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