Nuove srl «semplificate» per i giovani Il pacchetto di liberalizzazioni prevede, per gli under 35, srl con scrittura privata e capitale minimo simbolico .
Nel Decreto sulle liberalizzazioni, approvato dal Consiglio dei Ministri, è prevista anche una norma che consente l’accesso dei giovani alla costituzione di società a responsabilità limitata con un regime agevolato in punto formalità di costituzione e ammontare del capitale sociale.
Lo stabilirebbe, in particolare, l’art. 3 della bozza che modificherà il codice civile inserendo una nuova disposizione, l’art. 2463-bis, dopo l’art. 2463 c.c. che regola la costituzione delle srl.

La nuova norma è essenzialmente tesa a favorire l’iniziativa imprenditoriale dei più giovani e meno abbienti, ai quali si consente di partecipare a strutture associative mediante l’eliminazione di quei paletti che hanno rappresentato finora, per le società di capitali, un grave ostacolo.
La bozza prevede, da un lato, l’introduzione di norme “ad hoc” che caratterizzeranno tale nuova forma societaria e, dall’altro, l’applicazione delle regole tipiche delle srl.

Passando alle regole specifiche, una “società semplificata a responsabilità limitata” può essere costituita con contratto o con atto unilaterale. Quindi, spazio anche alle srl semplificate unipersonali, con un socio unico.
Possono costituire, però, tali società solo persone fisiche.
L’accesso per le srl semplificate – secondo quanto previsto dalla bozza – è limitato a tutti coloro che non hanno ancora compiuto i 35 anni di età alla data della costituzione. Non solo: i requisiti soggettivi dei soci devono sussistere anche durante tutta la durata della società.
Quid iuris allora nel caso di raggiungimento dei 35 anni? Nel caso di perdita del requisito di età in capo ad un solo socio, l’assemblea (convocata dagli amministratori senza indugio) può deliberare la trasformazione della società. Diversamente, il socio è escluso di diritto.
Nell’ipotesi, invece, di perdita del requisito d’età da parte di tutti i soci, l’unica scelta è fra trasformazione o scioglimento della società ai sensi dell’art. 2484 c.c..

Niente atto pubblico, un’opportunità per i commercialisti Per quanto riguarda, inoltre, la costituzione della società, niente atto pubblico, basterà una scrittura privata.
Si tratta evidentemente di una buona opportunità per i professionisti, fra cui i dottori commercialisti, che potranno così affiancarsi ai privati nella costituzione delle srl semplificate.
Scrittura privata anche per il verbale relativo alle modificazioni dell’atto costitutivo deliberate dall’assemblea dei soci e per l’atto di trasferimento delle partecipazioni.

Nell’atto costitutivo andranno indicati, in parte, alcuni riferimenti che l’art. 2463 c.c. richiede già per la costituzione delle srl: fra questi, ad esempio, cognome, nome, data, luogo di nascita, domicilio, cittadinanza di ciascun socio, attività che costituisce l’oggetto sociale, quota di partecipazione di ciascun socio, norme relative al funzionamento della società, persone cui è affidata l’amministrazione.
Si segnala, però, che nella denominazione sociale dovrà farsi riferimento specificatamente alla “società semplificata a responsabilità limitata”.
Inoltre, ai soci basterà fissare un capitale minimo di 1 euro, contro i 10mila euro previsti per la costituzione della srl ordinaria, sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Naturalmente, non è esclusa la possibilità di prevedere un capitale sociale superiore.
La bozza prevede, poi, precise limitazioni per i conferimenti, che possono essere effettuati solo in denaro: esclusi, dunque, i conferimenti di beni, crediti o servizi.
Denominazione e ammontare del capitale, in particolare, andranno richiamati fra l’altro anche negli atti e nella corrispondenza della società.

L’atto va depositato per l’iscrizione a cura degli amministratori entro 15 giorni presso il Registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. La Comunicazione unica è esente da diritti di bollo e di segreteria. L’iscrizione, verificata la sussistenza di tutti i requisiti, dovrà seguire entro i 15 giorni successivi, pena l’ordine d’iscrizione con decreto da parte del giudice del Registro su richiesta degli amministratori.

Per la restante parte della disciplina, come anticipato, la bozza rinvia alle disposizioni sulle srl, di cui agli artt. 2462 e ss. in quanto compatibili (ad esempio, l’art. 2467 c.c. in tema di postergazione dei finanziamenti dei soci).


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