Niente reverse charge per mancata iscrizione al VIESLo chiarisce l’Agenzia con la ris. n. 42, in relazione agli acquisti intracomunitari dei soggetti IVA passivi nazionali.
La mancata iscrizione al VIES da parte di un soggetto passivo IVA nazionale non legittima l’applicazione del “reverse charge” sugli acquisti intracomunitari effettuati da tale soggetto.
È questa la “massima” che si ricava dalla lettura della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 42 di ieri, 27 aprile, che riguarda il caso di un soggetto IVA nazionale che ha acquistato dei pannelli fotovoltaici presso un fornitore tedesco, il cui accordo si è perfezionato prima dell’entrata in vigore dell’obbligo d’iscrizione al VIES, ma la cui consegna è avvenuta solamente nel mese di aprile 2011, e quindi successivamente all’efficacia dei provvedimenti direttoriali che hanno imposto l’obbligo in questione. L’operazione è stata considerata come acquisto intracomunitario, ai sensi dell’art. 38 del DL n. 331/93, assoggettato ad IVA in Italia, mediante applicazione del “reverse charge”.
Preliminarmente, ricorda l’Agenzia, l’art. 35 del DPR 633/72, come modificato dall’art. 27 del DL 78/2010, richiede al soggetto passivo d’imposta che intenda effettuare operazioni intracomunitarie l’obbligo di richiedere l’iscrizione nell’archivio VIES. Mentre per i soggetti che iniziano l’attività, tale richiesta è effettuata in sede di dichiarazione d’inizio attività, per i soggetti già in possesso di partita IVA, la predetta volontà deve essere manifestata mediante apposita istanza da presentare all’Agenzia delle Entrate. In ogni caso, decorsi 30 giorni dalla presentazione dell’istanza, senza che l’Agenzia abbia formulato un diniego espresso, il soggetto passivo acquisisce di diritto l’iscrizione nell’archivio VIES (silenzio assenso).
Premesso ciò, prendendo spunto dal caso di specie illustrato nel documento di prassi in commento, l’Agenzia fornisce alcune precisazioni, molte delle quali erano già contenute nella circolare n. 39/2011.
In primo luogo, l’Agenzia ricorda che, una volta ricevuta l’istanza per l’iscrizione al VIES, èsospesa la soggettività attiva e passiva per le operazioni intracomunitarie fino al 30° giorno successivo, periodo nel quale il soggetto IVA può operare in piena legittimità solo per le operazioni interne. Dal 31° giorno, invece, salvo rifiuto esplicito da parte dell’Agenzia, il soggetto IVA è iscritto nel Vies ed acquisisce in tal modo la legittimità anche in ambitointracomunitario.

Per quanto riguarda, invece, il regime IVA delle operazioni poste in essere in assenza di regolare iscrizione al VIES, l’Agenzia precisa che:
- le cessioni e le prestazioni di servizi intracomunitarie effettuate da un soggetto IVA nazionale, non iscritto nel Vies, devono essere assoggettate ad IVA in Italia, in quanto operazioni “interne” e non intracomunitarie;
- specularmente, “l’acquirente italiano non regolarmente iscritto al Vies, ricevuta la fattura senza IVA dal fornitore europeo, non deve procedere alla doppia annotazione della stessa nelregistro delle fatture emesse e nel registro degli acquisti, non essendo applicabile il meccanismo dell’inversione contabile”.

Per i non iscritti, operazioni intracomunitarie soggette a IVA in ItaliaIn tale ultima ipotesi, continua l’Agenzia, si realizzerebbe una fattispecie di indebita detrazione dell’IVA, con conseguente applicazione della sanzione di cui all’art. 6, comma 6 del DLgs. n. 471/97, in misura pari all’ammontare dell’imposta detratta. Nel caso di specie, tuttavia, posto che la circ. n. 39/2011 ha stabilito che le sanzioni non sono applicabili in capo ai soggetti non iscritti al VIES per le violazioni commesse prima dell’emanazione della predetta circolare (1° agosto 2011), non si rende applicabile alcuna sanzione.

Infine, l’Agenzia precisa che, in sede di operazione amministrativa con gli altri Stati membri, si provvederà a segnalare l’operazione irregolarmente eseguita all’Amministrazione dello Stato membro del fornitore (Germania, nel caso di specie), che potrà recuperare l’eventuale imposta (tedesca) non applicata dal fornitore stesso, il quale, dopo aver consultato il VIES e non aver trovato il cliente italiano, avrebbe dovuto infatti trattare l’operazione come interna e non come intracomunitaria.


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