Gli stranieri possono acquistare in contanti fino a 15.000 euroGli operatori italiani interessati, però, devono comunicare gli acquisti di importo pari o superiore a 1.000 euro all’Agenzia delle Entrate.
I turisti stranieri possono effettuare acquisti in contanti entro il limite di 15.000 euro, ma gli operatori italiani devono comunquecomunicare all’Agenzia delle Entrate le operazioni di importo unitario pari o superiore a 1.000 euro.
Sono queste le principali novità che la L. 26 aprile 2012 n. 44, di conversione del DL 16/2012, ha apportato alla disciplina che deroga ai limiti di trasferimento del denaro contante in favore di turisti stranieri.

L’art. 3 comma 1 del DL 16/2012 aveva disposto che il divieto di trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 1.000 euro, di cui all’art. 49 comma 1 del DLgs. 231/2007, non avrebbe operato per gli acquisti di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo – effettuati presso esercenti il commercio al minuto o attività assimilate, di cui all’art. 22 del DPR 633/72, nonché presso agenzie di viaggi e turismo che organizzano pacchetti turistici costituiti da viaggi, vacanze, circuiti tutto compreso e connessi servizi, di cui all’art. 74-ter del DPR 633/72 – posti in essere da persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei Paesi dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo (Liechtenstein, Islanda e Norvegia), con residenza fuori dal territorio dello Stato. Tale deroga è stata subordinata a specifiche condizioni. Il cedente del bene o il prestatore del servizio, infatti, avrebbe dovuto: acquisire, all’atto dell’effettuazione dell’operazione, sia la fotocopia del passaporto del cessionario e/o del committente, siaun’apposita autocertificazione di quest’ultimo, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, attestante lo status di straniero, nonché la residenza fuori del territorio dello Stato; versare, nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell’operazione, il denaro contante incassato su un proprio conto corrente tenuto presso un operatore finanziario,consegnando a quest’ultimo fotocopia dei documenti di cui sopra e della fattura, della ricevuta o dello scontrino fiscale emesso; inviare apposita comunicazione preventivaall’Agenzia delle Entrate, le cui modalità e termini sono stati precisati dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 23 marzo 2012 (ex art. 3 comma 2 del DL 16/2012).

In sede di conversione in legge del DL 16/2012, le ricordate disposizioni normative sono state integralmente riscritte. Viene stabilito, in primo luogo, che i turisti stranieri possono effettuare acquisti in contanti presso i ricordati soggetti entro il limite di 15.000 euro. A tali fini, gli esercenti il commercio al minuto o attività assimilate, di cui all’art. 22 del DPR 633/72, nonché le agenzie di viaggi e turismo, di cui all’art. 74-ter del DPR 633/72, devono innanzitutto inviare apposita comunicazione preventiva di adesione alla disciplina all’Agenzia delle Entrate, nella quale indicare anche il conto che si intende utilizzare. Ne consegue la necessità di un adeguamento del modello predisposto con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 23 marzo 2012, che non consente di fornire tale informazione. I soggetti di cui sopra, inoltre, restano tenuti, all’atto dell’effettuazione dell’operazione, ad identificare il cliente (fotocopiando il passaporto) e ad acquisire da quest’ultimo autocertificazione circa il proprio status. Confermato anche l’obbligo di versare, nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell’operazione, il denaro contante incassato sul conto indicato; all’operatore finanziario, tuttavia, deve essere consegnata la sola copia della ricevuta della comunicazione preventiva e non più anche la fotocopia del passaporto e dell’autocertificazione, nonché della fattura, della ricevuta o dello scontrino fiscale emesso. A tutto ciò si aggiunge l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate le operazioni in contanti di importo unitario non inferiore a 1.000 euro effettuate dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, secondo modalità e termini che saranno stabiliti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate (cfr. il nuovo art. 3 comma 2-bisdel DL 16/2012 convertito).

La nuova disciplina è priva di specifiche sanzioniLa disciplina esaminata è priva di specifiche sanzioni. Potrebbero quindi sorgere dubbi circa l’applicazione della sanzione comminata dall’art. 58 comma 1 del DLgs. 231/2007 (dall’1% al 40% dell’importo trasferito), che si riferisce alla sola violazione dei limiti all’utilizzo del denaro contante di cui all’art. 49 comma 1 del DLgs. 231/2007; ciò, in particolare, alla luce del divieto di applicazione analogica sancito dall’art. 1 comma 2 della L. 689/81, ai sensi del quale “le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati”. L’applicazione della ricordata sanzione, tuttavia, appare più l’esito di una legittima interpretazione estensiva (cfr., con riguardo alle sanzioni penali, la recente sentenza 18 aprile 2012 n. 15048 della Corte di Cassazione) che non di una vietata interpretazione analogica.

 
 
Niente reverse charge per mancata iscrizione al VIESLo chiarisce l’Agenzia con la ris. n. 42, in relazione agli acquisti intracomunitari dei soggetti IVA passivi nazionali.
La mancata iscrizione al VIES da parte di un soggetto passivo IVA nazionale non legittima l’applicazione del “reverse charge” sugli acquisti intracomunitari effettuati da tale soggetto.
È questa la “massima” che si ricava dalla lettura della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 42 di ieri, 27 aprile, che riguarda il caso di un soggetto IVA nazionale che ha acquistato dei pannelli fotovoltaici presso un fornitore tedesco, il cui accordo si è perfezionato prima dell’entrata in vigore dell’obbligo d’iscrizione al VIES, ma la cui consegna è avvenuta solamente nel mese di aprile 2011, e quindi successivamente all’efficacia dei provvedimenti direttoriali che hanno imposto l’obbligo in questione. L’operazione è stata considerata come acquisto intracomunitario, ai sensi dell’art. 38 del DL n. 331/93, assoggettato ad IVA in Italia, mediante applicazione del “reverse charge”.
Preliminarmente, ricorda l’Agenzia, l’art. 35 del DPR 633/72, come modificato dall’art. 27 del DL 78/2010, richiede al soggetto passivo d’imposta che intenda effettuare operazioni intracomunitarie l’obbligo di richiedere l’iscrizione nell’archivio VIES. Mentre per i soggetti che iniziano l’attività, tale richiesta è effettuata in sede di dichiarazione d’inizio attività, per i soggetti già in possesso di partita IVA, la predetta volontà deve essere manifestata mediante apposita istanza da presentare all’Agenzia delle Entrate. In ogni caso, decorsi 30 giorni dalla presentazione dell’istanza, senza che l’Agenzia abbia formulato un diniego espresso, il soggetto passivo acquisisce di diritto l’iscrizione nell’archivio VIES (silenzio assenso).
Premesso ciò, prendendo spunto dal caso di specie illustrato nel documento di prassi in commento, l’Agenzia fornisce alcune precisazioni, molte delle quali erano già contenute nella circolare n. 39/2011.
In primo luogo, l’Agenzia ricorda che, una volta ricevuta l’istanza per l’iscrizione al VIES, èsospesa la soggettività attiva e passiva per le operazioni intracomunitarie fino al 30° giorno successivo, periodo nel quale il soggetto IVA può operare in piena legittimità solo per le operazioni interne. Dal 31° giorno, invece, salvo rifiuto esplicito da parte dell’Agenzia, il soggetto IVA è iscritto nel Vies ed acquisisce in tal modo la legittimità anche in ambitointracomunitario.

Per quanto riguarda, invece, il regime IVA delle operazioni poste in essere in assenza di regolare iscrizione al VIES, l’Agenzia precisa che:
- le cessioni e le prestazioni di servizi intracomunitarie effettuate da un soggetto IVA nazionale, non iscritto nel Vies, devono essere assoggettate ad IVA in Italia, in quanto operazioni “interne” e non intracomunitarie;
- specularmente, “l’acquirente italiano non regolarmente iscritto al Vies, ricevuta la fattura senza IVA dal fornitore europeo, non deve procedere alla doppia annotazione della stessa nelregistro delle fatture emesse e nel registro degli acquisti, non essendo applicabile il meccanismo dell’inversione contabile”.

Per i non iscritti, operazioni intracomunitarie soggette a IVA in ItaliaIn tale ultima ipotesi, continua l’Agenzia, si realizzerebbe una fattispecie di indebita detrazione dell’IVA, con conseguente applicazione della sanzione di cui all’art. 6, comma 6 del DLgs. n. 471/97, in misura pari all’ammontare dell’imposta detratta. Nel caso di specie, tuttavia, posto che la circ. n. 39/2011 ha stabilito che le sanzioni non sono applicabili in capo ai soggetti non iscritti al VIES per le violazioni commesse prima dell’emanazione della predetta circolare (1° agosto 2011), non si rende applicabile alcuna sanzione.

Infine, l’Agenzia precisa che, in sede di operazione amministrativa con gli altri Stati membri, si provvederà a segnalare l’operazione irregolarmente eseguita all’Amministrazione dello Stato membro del fornitore (Germania, nel caso di specie), che potrà recuperare l’eventuale imposta (tedesca) non applicata dal fornitore stesso, il quale, dopo aver consultato il VIES e non aver trovato il cliente italiano, avrebbe dovuto infatti trattare l’operazione come interna e non come intracomunitaria.

 
L’IMU diventa «operativa» Con due provvedimenti e una risoluzione, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per versare l’imposta con modello F24.


Ai sensi dell’art. 13, comma 12 del DL n. 201/2011, conv. L. n. 214/2011, in deroga alla potestà regolamentare riconosciuta in materia ai Comuni dall’art. 52 del DLgs. n. 446/97, il versamento dell’IMU è effettuato esclusivamente con le modalità di cui al DLgs. n. 241/1997, ovverosia, tramite il modello F24.
Inoltre il precedente comma 11 prevede che la quota di imposta riservata alla Stato debba essere versata allo Stato contestualmente all’imposta municipale propria.

Come confermato dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 53909 di ieri, il versamento dell’imposta municipale propria effettuato tramite l’F24 rimane l’unica modalità ammessa. Conseguentemente, sarà possibile compensare l’IMU dovuta con eventuali crediti fiscali o contributivi.
I soggetti titolari di partita IVA, precisa l’Agenzia nel suddetto provvedimento, dovranno eseguire il versamento dell’IMU esclusivamente con modalità telematiche.

A tal fine, con la risoluzione n. 35 anch’essa di ieri e con efficacia a decorrere dal 18 aprile 2012, sono istituiti i codici tributo:
- “3912” denominato “IMU – imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 – COMUNE”;
- “3913” denominato “IMU – imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale – COMUNE”;
- “3914” denominato “IMU – imposta municipale propria per i terreni – COMUNE”;
- “3915” denominato “IMU – imposta municipale propria per i terreni – STATO”;
- “3916” denominato “IMU – imposta municipale propria per le aree fabbricabili – COMUNE”;
- “3917” denominato “IMU – imposta municipale propria per le aree fabbricabili – STATO”;
- “3918” denominato “IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE”;
- “3919” denominato “IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati – STATO”;
- “3923” denominato “IMU – imposta municipale propria – INTERESSI DA ACCERTAMENTO – COMUNE”;
- “3924” denominato “IMU – imposta municipale propria – SANZIONI DA ACCERTAMENTO – COMUNE”.

I suddetti codici devono essere esposti nella sezione “SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI” del “nuovo” modello F24, così come modificato dal provvedimento Agenzia delle Entrate n. 53906 del 12 aprile 2012, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “codice ente/codice comune” deve contenere il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili.

Nel caso in cui il versamento riguardi la prima rata dell’IMU, che deve essere eseguito entro il 18 giugno 2012 (in quanto il 16 cade di sabato), deve essere barrato lo spazio “Acc.” del modello F24 (deve essere barrato “Saldo”, invece, se il versamento riguarda la seconda rata in scadenza il prossimo 17 dicembre).
Il contribuente, in alternativa al versamento dell’IMU in due rate, può scegliere di effettuare il pagamento in un’unica soluzione entro il 18 giugno. In questo caso, devono essere barrate entrambe le caselle “Acc.” e “Saldo” del modello F24.
Infine, i campi “Numero immobili” e “Anno di riferimento” devono essere compilati, rispettivamente, con il numero degli immobili assoggettati all’imposta e l’anno d’imposta cui si riferisce il pagamento (2012 per il versamento della prima rata di giugno di quest’anno).

Nel caso in cui ci si avvalga dell’istituto del ravvedimento operoso, disciplinato dall’art. 13 del DLgs. 18 dicembre 97 n. 472, la ris. n. 35/2012 precisa che sanzioni e interessi dovranno essere versati unitamente all’imposta dovuta. In questo caso, nel modello F24 dovrà essere barrata la casella “Ravv.” e nel campo “Anno di riferimento” dovrà essere indicato l’anno in cui l’imposta doveva essere versata.

Si segnala, infine, che, con riferimento all’ICI, la ris. 12 aprile 2012 n. 35 ha ricodificato i codici tributo per il versamento dell’imposta ancora dovuta, mentre sono rimasti invariati i codici per il versamento degli interessi e delle sanzioni.

“Vecchi” F24 utilizzabili fino al 31 maggio 2013 Al fine di smaltire i modelli cartacei in circolazione, il provv. prot. n. 53906 di ieri, precisa che il “vecchio” F24 potrà essere comunque utilizzato fino al 31 maggio 2013. Per in versamento dell’IMU sarà sufficiente indicare l’importo dovuto nella sezione “Ici e altri tributi locali”. Dal 1° giugno 2013, invece, sarà obbligatorio utilizzare il nuovo modello F24