Accertamento sul consumo di caffè non attendibile
Secondo la C.T. Reg. di Torino non corrisponde ad elevata probabilità il consumo di una tazzina di caffè da parte di ogni cliente
È nullo l’avviso di accertamento con cui l’Ufficio ha ricostruito il volume d’affare di un ristorante, basandosi sull’analisi dell’acquisto di caffè, poi utilizzato per la somministrazione ai clienti dell’esercizio pubblico. Lo ha stabilito la C.T. Reg. di Torino, con la sentenza n. 81/10/11 del 10 novembre 2011.

L’Agenzia delle entrate aveva posto in essere il classico accertamento di tipo analitico-induttivo di cui all’art. 39, comma 1, lettera d), del DPR 600/1973: il Fisco, considerando gli acquisiti di caffè da parte del ristorante, era risalito al numero di pasti erogati, avvalendosi dell’equazione per cui ad ogni pasto corrisponderebbe una tazzina di caffè, per preparare la quale occorrerebbero 7 grammi di materia prima.

Decurtando, ovviamente, dal risultato così ottenuto una congrua percentuale di utilizzi diversi da quello della somministrazione ai clienti (impiego in cucina, piuttosto che per l’autoconsumo), l’Ufficio era quindi giunto a calcolare il numero di pasti somministrati nell’anno. Valorizzando tale dato per il prezzo medio rilevato dalle ricevute fiscali, l’Agenzia delle entrate aveva determinato i ricavi e, quindi, il reddito accertabile.

Avverso tale atto impositivo, il contribuente proponeva ricorso alla C.T. Prov. che, però, lo respingeva. Si rivolgeva, quindi, ai giudici del riesame, eccependo, in particolare, che la macchina del caffè nell’anno oggetto di controllo non era perfettamente funzionante, come dimostrato dalla documentazione allegata; pertanto, per produrre una tazzina di caffè da somministrare ai clienti venivano impiegati 8 o 9 grammi di materia prima e non i sette grammi considerati dall’Ufficio.

Atteso che l’acquisto totale di caffè era stato di 108 Kg, anche la variazione di un solo grammo produceva un notevole effetto sul calcolo dei pasti erogati. Inoltre, il ricorrente lamentava che l’accertamento sarebbe stato fondato su presunzioni a catena, prive dei requisiti richiesti dalle prefate disposizioni, ovvero gravità, precisione e concordanza.

I giudici di seconda istanza, accogliendo la tesi del ricorrente, hanno stabilito che l’accertamento analitico-induttivo condotto dall’Ufficio non era sufficientemente affidabile: a differenza di quanto avviene generalmente con analoghe metodologie accertative basate sull’utilizzo dei tovaglioli (cosiddetto “tovagliometro”), infatti, nel caso delle tazzine di caffè somministrate ai clienti del ristorante, per i giudici d’appello, non si può ritenere che sussista quella relazione univoca tra dette tazzine e i pasti consumati dai clienti; mentre, evidentemente, tale nesso univoco deve ritenersi integrato nel caso dei tovaglioli utilizzati.

Legittimo l’accertamento con il “tovagliometro”
Il ragionamento della C.T. Reg. è, quindi, che, mentre per i tovaglioli è legittimo presumere che ad ognuno di esso corrisponda un pasto (id quod plerumque accidit), per le tazzine di caffè non può valere la stessa argomentazione presuntiva, atteso che, in effetti, non corrisponde ad un canone di elevata probabilità che ogni cliente consumi necessariamente una tazzina di caffè (taluni potrebbero non gradirla, mentre è altamente improbabile che un cliente non utilizzi un tovagliolo).

In effetti, la Suprema Corte ha più volte ribadito che “nella prova per presunzioni, la relazione tra il fatto noto e quello ignoto non deve avere carattere di necessità, essendo sufficiente che l’esistenza del fatto da dimostrare derivi come conseguenza del fatto noto alla stregua di canoni di ragionevole probabilità.

Pertanto, “… è legittimo l’accertamento che ricostruisca i ricavi di un’impresa di ristorazione sulla base del consumo unitario dei tovaglioli utilizzati, costituendo dato assolutamente normale quello secondo cui, per ciascun pasto, ogni cliente adoperi un solo tovagliolo” (Cass. n. 17408/2010; in senso conforme: Cass. n. 8869/2007, n. 12438/2007).

Ritornando ai fatti di causa, la C.T. Reg. ha stabilito che la considerazione, quale elemento su cui imperniare l’accertamento, del consumo di caffè (somministrato ai clienti) involge variabili “troppo inconsistenti ed instabili” per condurre a risultati attendibili. Conseguentemente l’atto impositivo è stato annullato.

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