Le modifiche apportate dalla manovra-bis dovrebbero applicarsi alle dichiarazioni «presentate» tra il 18 settembre e la scadenza dei terminiLe nuove soglie di punibilità sono applicabili alle dichiarazioni dei redditi ed IVA relative al 2010 (UNICO 2011) ove “presentate” tra il 18 settembre 2011 e la scadenza dei termini.L’art. 2, comma 36-vicies semel del DL 13 agosto 2011 n. 138 (c.d. “manovra di Ferragosto”), inserito in sede di conversione nella legge 14 settembre 2011 n. 148, apporta rilevanti modifiche alla disciplina dei reati tributari (DLgs. 10 marzo 2000 n. 74). In particolare, le novità introdotte determinano: l’abrogazione delle ipotesi attenuate connesse alle fattispecie di emissione ed utilizzazione di fatture (o altri documenti) per operazioni inesistenti; una minor riduzione di pena in relazione alla circostanza attenuante correlata al pagamento dei debiti tributari (circostanza che diviene condizione imprescindibile per richiedere il c.d. “patteggiamento”); limiti, per talune fattispecie, al riconoscimento della sospensione condizionale della pena; l’ampliamento, per talune fattispecie, dei termini di prescrizione.Particolarmente rilevante, inoltre, risulta l’irrigidimento delle soglie di punibilità delle fattispecie di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, dichiarazione infedele ed omessa dichiarazione; reati che, si badi bene, si perfezionano al momento della presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o ai fini IVA.

L’integrazione della dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 del DLgs. 74/2000) richiede il superamento congiunto di due soglie di punibilità: la soglia correlata all’imposta evasa passa da 77.468,53 euro a 30.000 euro, con riferimento a taluna delle singole imposte; quella legata all’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, in valore assoluto, passa da 1.549.370,70 euro a 1.000.000 di euro.

Resta ferma, invece, l’alternativa (“percentuale”) rispetto a quest’ultima soglia. La fattispecie in esame, quindi, deve ritenersi integrata quando, non solo l’imposta evasa (sui redditi o IVA) è superiore a 30.000 euro, ma l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, seppure non superiore a 1.000.000 di euro, è superiore al 5% dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione. Anche l’integrazione della dichiarazione infedele (art. 4 del DLgs. 74/2000) richiede il superamento congiunto di due analoghe soglie di punibilità. In tal caso, la soglia correlata all’imposta evasa passa da 103.291,38 euro a 50.000 euro, con riferimento a taluna delle singole imposte; mentre quella legata all’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, in valore assoluto, passa da 2.065.827,60 euro a 2.000.000 di euro.Resta ferma, anche in tal caso, l’alternativa (“percentuale”) rispetto a quest’ultima soglia. La fattispecie in esame, quindi, deve ritenersi integrata quando, non solo l’imposta evasa (sui redditi o IVA) è superiore a 50.000 euro, ma l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, seppure non superiore a 2.000.000,00 di euro, è superiore al 10% dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione. Con riguardo, infine, all’omessa dichiarazione (art. 5 del DLgs. 74/2000), occorre il superamento di un’unica soglia di punibilità correlata all’imposta evasa. Questa dovrà essere superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte (sui redditi o IVA), non più a 77.468,53 euro, ma a 30.000 euro. Applicabilità ai “fatti successivi” all’entrata in vigore della L. 148/2011 A fronte di tutto ciò, l’art. 2 comma 36-vicies bis del DL 13 agosto 2011 n. 138 convertito precisa che le nuove disposizioni trovano applicazione “ai fatti successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione”. Sulla base di un’interpretazione rigorosamente letterale della norma, le nuove disposizioni sembrerebbero applicabili ai fatti posti in essere dal 18 settembre 2011, in quanto “successivi” alla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 138/2011 (ovvero il 17 settembre 2011). Ne consegue che le nuove disposizioni sono applicabili: alle dichiarazioni dei redditi ed IVA relative al 2010 (UNICO 2011) ove “presentate” tra il 18 settembre 2011 e la scadenza dei termini; nel caso di omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi ed IVA relative al 2010 (UNICO 2011); alle ulteriori fattispecie penali tributarie commesse a partire dalla suddetta data

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