Il nuovo regime, in vigore dal 1° gennaio 2012, non inibisce l’accesso al regime delle nuove iniziative produttive per coloro che ne hanno i requisitiL’articolo 27, comma 1, del DL n. 98/2011 delinea le finalità delle modifiche al regime dei contribuenti minimi operate “Per favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani ovvero di coloro che perdono il lavoro e, inoltre, per favorire la costituzione di nuove imprese”, precisando nel passaggio successivo che “gli attuali regimi forfettari sono riformati e concentrati in funzione di questi obiettivi”. Sebbene tali disposizioni, per la loro formulazione innovativa e atecnica, abbiano fatto sorgere dubbi sulla possibilità di continuare a fruire, dal 2012, del regime delle nuove iniziative produttive di cui all’art. 13 della L. n. 388/2000 (sul punto si veda “Con i nuovi minimi, forfettini al buio” del 20 luglio 2011), è da ritenersi che le agevolazioni fiscali e contabili previste da tale regime continuino ad essere applicabili, anche perché la relativa norma istitutiva è stata mantenuta nel sistema normativo e non può considerarsi implicitamente abrogata.D’altra parte, la Relazione tecnica al DL 98/2011, nello stimare gli effetti della nuova disposizione, non fa alcun riferimento al regime delle nuove iniziative produttive, ma si limita ad analizzare le conseguenze della fuoriuscita dal regime dei contribuenti minimi del 96% dei soggetti che attualmente ne fruiscono, nonché gli effetti della riduzione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva dal 20% al 5%.
Ne consegue che coloro i quali non hanno i requisiti per accedere al nuovo regime dei superminimi, che prevede la favorevole imposta sostitutiva del 5%, ricorrendone i presupposti potranno comunque avvalersi del regime delle nuove iniziative produttive con l’imposta sostitutiva del 10%, senza applicazione di ritenute d’acconto e una durata limitata a tre anni, salvo uscita prematura per superamento dei requisiti minimi di ricavo.
Si tratta di soggetti che non hanno la possibilità di accedere al regime dei superminimi poiché, ad esempio, il volume dei ricavisupera i 30.000 euro; tuttavia, non superando i 30.987,41 euro (attività di servizi) ovvero i 61.974,83 euro (altre attività) previsti dall’art. 13 della L. n. 388/2000 come soglia, hanno la possibilità di optare per il regime delle nuove iniziative produttive.

Resta da chiedersi se un soggetto che inizi l’attività nel 2012, collocandosi nel regime dei superminimi per poi uscirne nel 2013 per il venir meno dei requisiti oggettivi (ad esempio, effettuazione di esportazioni), possa poi continuare l’attività facendo ingresso nel regime delle nuove iniziative produttive. La risposta sembra essere negativa, poiché l’articolo 13 della L. n. 388/2000 relativo alle nuove iniziative consente l’accesso al regime solo a coloro che intraprendono un’attività artistica o professionale ovvero d’impresa. Dunque, l’avere esercitato un’attività, seppure nel regime dei superminimi e per breve periodo, inibisce la prosecuzione dell’attività sotto l’egida delle nuove iniziative produttive.

In definitiva, l’unico regime di favore applicabile a un soggetto che esce dal regime dei superminimi è quello nel nuovo codificato regime dei c.d. ex minimi, sempre contenuto nell’articolo 27 del DL n. 98/2011, i cui vantaggi sono peraltro tutti da valutare.

Da sottolineare che l’eventualità del passaggio al regime degli ex minimi è unicamente legata al raggiungimento del quinquennio d’attività ovvero al superamento dei 35 anni d’età ove il quinquennio sia già stato superato, poiché per il resto il soggetto deve conservare tutti i requisiti soggettivi, oggettivi e dimensionali caratteristici dei superminimi. Ebbene, se è vero che costoro non hanno l’obbligo della tenuta delle scritture contabili, ma solo quello della conservazione dei documenti, è altrettanto vero che, se si tratta di imprese che determinano il reddito con i criteri della contabilità semplificata,vale a dire per competenza (ratei, risconti, fatture da emettere e da ricevere, ammortamenti) e con le regole del TUIR (limiti alla deducibilità delle spese di rappresentanza, autovetture, telefoni, etc.), scontano l’IRPEF a scaglioni e applicano l’IVA sui corrispettivi il cui saldo a debito si versa annualmente. Dunque, l’assenza della contabilità è relegata alla pura teoria.

La norma per costoro specifica anche che non si applica l’IRAP. Il passaggio, tuttavia, genera un’incertezza legata al suo tenore letterale poiché, nell’esonerare gli ex minimi dall’IRAP, specifica che (solo) costoro fruiscono dell’esonero. In definitiva, resta da chiedersi se, laddove un soggetto possieda tutti i requisiti oggettivi, soggettivi e dimensionali per poter fruire dell’agevolazioni riservate agli ex minimi decida, come scontato, di tenere la contabilità (magari semplificata), possa comunque essere considerato esonerato dall’imposta sulle attività produttive. Nonostante il passaggio normativo crei il dubbio, logica imporrebbe che l’esonero dall’IRAP resti, poiché non è il regime contabile ma i requisiti soggettivi, oggettivi e dimensionali a fungere da garanti circa la mancanza di organizzazione


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