L’accertamento induttivo può essere effettuato anche in caso di omessa presentazione del modello di comunicazione dei dati rilevanti . Il decreto sulle semplificazioni fiscali (DL n. 16/2012) interviene ulteriormente a modificare la disciplina relativa agli studi di settore. Le modifiche interessano:
- i termini entro cui effettuare le integrazioni agli studi di settore (correttivi anti-crisi e indicatori di normalità economica);
- i casi in cui è possibile procedere ad accertamento induttivo a fronte di irregolarità nell’adempimento degli obblighi dichiarativi ai fini degli studi.

Rispetto al primo aspetto, viene inserito un ulteriore periodo all’art. 10 comma 13 del DL 201/2011, conv. L. 214/2011 (norma che aveva introdotto il regime premiale per favorire la trasparenza e previsto agevolazioni rispetto all’attività di accertamento nei confronti dei contribuenti congrui e coerenti agli studi) che differisce al 30 aprile 2012 il termine entro cui devono essere pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale le integrazioni agli studi di settore, vale a dire i correttivi anti-crisi e gli indicatori di normalità economica. Secondo il DPR 195/199 (art. 1 comma 1-bis), la pubblicazione doveva, invece, essere effettuata entro il 31 marzo del periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in vigore.

Rispetto al secondo aspetto, invece, viene modificata la lettera d-ter) dell’art. 39 del DPR 600/73, norma introdotta dall’art. 23 comma 28 lett. c) del DL 98/2011, che consentiva all’Amministrazione finanziaria di procedere ad accertamento induttivo in caso di omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore, nonché di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti. La disposizione operava se erano irrogabili le sanzioni maggiorate del 10%, applicabili a condizione che il maggior reddito d’impresa o professionale stimato fosse superiore del 10% di quello dichiarato (art. 1 comma 2-bis del DLgs. 471/97).
Il “Decreto semplificazioni” modifica i casi in cui è possibile procedere a tale tipologia di accertamento:
- omessa presentazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore;
- indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti;
- infedele compilazione dei predetti modelli che comporti una differenza superiore al 15%, o comunque a 50.000 euro, tra i ricavi o compensi stimati applicando gli studi di settore sulla base dei dati corretti e quelli stimati sulla base dei dati indicati in dichiarazione.

Disposizione applicabile dall’entrata in vigore del DL “semplificazioni”Quanto alla decorrenza, la nuova lettera d-ter) trova applicazione con riferimento agliaccertamenti notificati a partire dalla data di entrata in vigore del decreto, ossia il 2 marzo 2012. Invece, per gli avvisi di accertamento notificati in precedenza, continua ad applicarsi la versione precedente della norma.

Come si può notare, da un lato, la nuova disposizione limita la possibilità dell’induttivo nei casi di errata compilazione del modello di comunicazione dei dati rilevanti, facendo riferimento, alternativamente, alla differenza tra ricavi/compensi dichiarati e stimati in misura non superiore al 15%, oppure a 50.000 euro (tali franchigie sostituiscono il precedente riferimento all’irrogabilità delle sanzioni maggiorate). In questo modo, vengono risolte le perplessità cui dava origine la precedente versione della norma che non specificava quale omissione o non corretta indicazione nel modello (considerando anche quelle meramente formali) era necessaria per procedere all’accertamento. Dall’altro, si estende, a differenza della precedente versione della norma, la possibilità di procedere ad accertamento induttivo anche in caso di omessa presentazione del modello.

 

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