Ipoteca inibita se Equitalia concede la dilazione dei ruoli La soluzione contraria vanificherebbe la ratio del DL 112/2008, che ha eliminato la garanzia nelle dilazioni dei ruoli / Alfio CISSELLO share / Sabato 07 gennaio 2012 stampa invia Una questione molto sentita dai contribuenti concerne i nessi che possono intercorrere tra ipoteca esattoriale ex art. 77 del DPR 602/73 e dilazione delle somme iscritte a ruolo ex art. 19 del medesimo DPR.

Come noto, a suo tempo, il DL 112/2008, modificando l’art. 19 del DPR 602/73, aveva espunto la necessità di prestazione della garanzia in caso di dilazione dei ruoli e ciò a prescindere dall’entità delle rate da versare.

Tanto premesso, se non si coordina tale innovazione legislativa con l’altra ipoteca presente nel sistema, ovvero quella disciplinata dall’art. 77 richiamato, vi è il rischio di far entrare dalla porta ciò che il Legislatore, con il decreto del 2008, ha inteso far uscire dalla finestra.

In altri termini, occorre interrogarsi sulla sorte dell’ipoteca esattoriale nel caso di dilazione dei ruoli concessa, o meglio, nel caso di pagamento della prima rata del piano di dilazione ad opera del contribuente.

Succede che, a volte, l’Agente della Riscossione si rifiuti di richiedere la cancellazione dell’ipoteca antecedentemente iscritta sino al versamento dell’ultima rata del piano di differimento, il che significa anche per anni, posto che le rate possono arrivare a 72 mensili.

Ma vi è di più.
Accade addirittura che Equitalia iscriva l’ipoteca dopo aver accolto la domanda di dilazione, come è successo nel caso esaminato dal Tribunale di Milano (sezione Lavoro, siccome il credito tutelato era stato iscritto a ruolo dall’INPS) con la sentenza n. 6 del 10 gennaio 2011.

I giudici, con una sentenza esemplare, censurano il comportamento di Equitalia, sostenendo innanzitutto che “l’unica condizione necessaria per la concessione della rateazione è quindi soltanto la situazione di obiettiva difficoltà del contribuente e dunque prende in considerazione le sole condizioni soggettive del debitore”.

Nella sentenza viene anche richiamata la direttiva Equitalia 12 del 2008, la cui ratio sembra deporre nel senso della necessità della cancellazione dell’ipoteca dopo l’accoglimento della dilazione. Equitalia, infatti, sostiene che, una volta che il contribuente abbia pagato la prima rata, l’Agente della Riscossione deve rinunciare alle procedure esecutive già in corso e revocare il fermo antecedentemente disposto.

La direttiva 12/2008 sembra deporre a favore del contribuente Siccome la funzione del fermo è analoga a quella dell’ipoteca, va da sè, precisano i giudici, che pure l’ipoteca debba venire meno.
Invero, volendo adottare una tesi pro fisco, si potrebbe sostenere che il fermo, essendo un mezzo deterrente, vada revocato, ma l’ipoteca no in quanto preordinata all’espropriazione (la cui eventualità potrebbe riemergere qualora il contribuente decada dalla dilazione), ma ciò è nettamente contrario alla ratio legis, visto che il Legislatore, da un lato, ha espunto la necessità di ogni garanzia nella dilazione dei ruoli, dall’altro, ha tolto tale obbligo in tutti gli istituti deflativi del contenzioso, da ultimo con il DL 201/2011 in merito alla dilazione degli avvisi bonari.

Concludendo, i giudici ricordano che “l’iscrizione ipotecaria penalizza ulteriormente colui che chiede e rispetta la rateazione perchè, come è noto, l’iscrizione di ipoteca su beni immobili spesso impedisce o rende assai più difficoltoso all’imprenditore il fido bancario”.



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