La Legge di stabilità 2012 è riuscita a dirimere la questione: rileva la firma digitale ex art. 24 del CAD e non la firma autenticata ex art. 25.Tra tante improvvide e per alcuni versi irragionevoli disposizioni che il Legislatore della L. n. 183/2011 è stato capace di ideare, esiste qualcosa di positivo.
Nell’ambito del discusso art. 14 (“Riduzione degli oneri amministrativi per imprese e cittadini”), il comma 8 pone fine alla delicatissima questione dellacessione di quote di srl.
L’interpretazione “autentica”, peraltro resa dallo stesso Legislatore che nel 2008 aveva previsto il procedimento di cessione di quote tramite l’intermediario abilitato, chiarisce inequivocabilmente che l’atto di trasferimento delle partecipazioni di srl, disciplinato nel comma 1-bis dell’art. 36 del DL n. 112/2008 (convertito con modificazioni dalla L. n. 133/2008), “è in deroga al secondo comma dell’art. 2470 del codice civile ed è sottoscritto con la firma digitale di cui all’art. 24 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”.Ricostruiamo sinteticamente la vicenda.
L’art. 36 comma 1-bis del DL n. 112/2008 (convertito con modificazioni dalla L. n. 133/2008 e successivamente modificato dall’art. 16 comma 12-decies del DL 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla L. n. 2/2009)  dispone che “l’atto di trasferimento di cui al secondo comma dell’art. 2470 del codice civile può essere sottoscritto con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, ed è depositato, entro trenta giorni, presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione é stabilita la sede sociale a cura di un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 31, comma 2-quater, della L. 24 novembre 2000 n. 340. Resta salva la disciplina tributaria degli atti di cui al presente comma”.La norma in esame, che compariva nell’ambito di una riforma volta a realizzare sviluppo economico, semplificazione e competitività, istituisce un procedimento alternativo rispetto a quello descritto nell’art. 2470 c.c.
Nello specifico, i primi interpreti ritenevano (e a ragione) che si trattasse di due norme di diritto comune che inerivano a fattispecie perfettamente coincidenti, dal momento che entrambe consideravano l’atto di trasferimento di partecipazioni societarie.Le prime statistiche confermavano la diffusione del procedimento di trasferimento di partecipazioni di srl tramite l’intermediario abilitato, nonostante alcuni sostenessero la tesi che il citato art. 36 comma 1-bis menzionando l’atto di trasferimento di cui al secondo comma dell’art. 2470 c.c., fosse da riferirsi all’atto di trasferimento con sottoscrizione autenticata.
Interpretazione, questa, che si poneva in posizione diametralmente opposta a quanto sostenuto nelle circolari dell’Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e nei saggi di parte della dottrina che a più ripresesmentivano tale orientamento (cfr. circolari CNDCEC nn. 5/IR6/IR10/IR,12/IR,15/IR).Nell’ambito del confuso contesto, dovuto peraltro all’infelice formulazione dell’art. 36 comma 1-bis,  si inseriva il parere dell’Antitrust che ribadiva l’alternatività dei due procedimenti di trasferimento di quote di srl: quello ex art. 2470 c.c. e quello ex art. 36 comma 1-I.Ciononostante in alcune decisioni si era disposta la cancellazione dell’avvenuta iscrizione dell’atto  di trasferimento di partecipazioni societarie curato dall’iscritto nella sez. “A” dell’Albo, perché carente della sottoscrizione digitale autenticata ai sensi dell’art. 25 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD). Nelle intenzioni dei giudici, la firma digitale menzionata nell’art. 36, comma 1-bis, poteva corrispondere solamente a quella indicata nell’art. 25 del CAD, vale a dire alla firma digitale autenticata.Confermata l’interpretazione IRDCECL’IRDCEC criticava tale impostazione, mettendo in luce come il nostro ordinamento contemplasse due distinte tipologie di firma digitale – semplice e autenticata – disciplinate in due differenti disposizioni del CAD: l’art. 24, rubricato “firma digitale”, e l’art. 25 rubricato “firma autenticata”.
Secondo l’IRDCEC, l’espressione “firma digitale” utilizzata nell’art. 36, comma 1-bis, non accompagnata da ulteriore specificazione, andava intesa nel senso letterale, vale a dire quale firma digitale ex art. 24 del CAD e non quale firma autenticata ex art. 25 del CAD.

Comments are closed.