La comunicazione riguarda le società già costituite al 29 novembre 2008Entro il prossimo 29 novembre 2011, le imprese costituite in forma societaria prima del 29 novembre 2008 devono, se non hanno ancora provveduto, comunicare il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) al Registro delle imprese.
Restano escluse da tale obbligo le imprese individuali e tutte le altre imprese non costituite in forma societaria.
Per usufruire del servizio PEC occorre rivolgersi ad uno dei gestori qualificati iscritti in un apposito elenco pubblico tenuto dal DigitPA, consultabile tramite internet all’indirizzo www.digitpa.gov.it, nella sezione Posta Elettronica Certificata – Elenco gestori.
Nel sito è possibile verificare e confrontare le condizioni delle diverse offerte e le modalità di attivazione.La PEC è un sistema di comunicazione elettronica che, pur funzionando come una normale e-mail, si caratterizza per l’idoneità, tramite un terzo soggetto gestore, a rilasciare al mittente una ricevuta elettronica, attestante l’invio e la consegna al destinatario dei documenti informatici (e dell’eventuale allegata documentazione) con valenza legale.
È il soggetto gestore che agisce in qualità di garante della spedizione del messaggio, oltre che dell’integrità della trasmissione, dell’autenticità della casella del mittente, del contenuto della trasmissione, della data e dell’ora di invio e di consegna (il riferimento temporale).Si tratta, insomma, di uno strumento che consente di attribuire ad un messaggio di posta elettronica lo stesso valore di una raccomandata con avviso di ricevimento.
Ogni interessato, dunque, può recapitare alla casella PEC del destinatario atti e documenti (atti legali, contratti, diffide, richieste), con valore legale, garantendo così l’opponibilità ai terzi delle evidenze relative alle operazioni di invio e ricezione del messaggio.
Il valore della PEC, però, è legato al presupposto di base per cui tutti i soggetti coinvolti nell’operazione (chi scrive l’e-mail e chi la riceve) devono essere titolari di una casella PEC.Per il valore legale, tutte le parti coinvolte devono disporre di PECNello specifico, l’art. 16 comma 6 del DL 185/2008 (conv. L. 2/2009) ha previsto, per tutte le “imprese costituite in forma societaria”, l’obbligo di attivare un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC).
Con la previsione di tale adempimento, il Legislatore ha posto l’obbligo generalizzato di istituire una versione “virtuale” della sede legale (la sede elettronica), determinata appunto mediante la posta elettronica certificata, che si viene ad affiancare così a quella tradizionale.In ordine ai termini di adempimento, la norma distingue fra società di nuova costituzione e società già costituite alla data di entrata in vigore del DL 185/2008.
Le società che vengono costituite dal 29 novembre 2008 devono immediatamente inserire l’indirizzo della PEC nella domanda di iscrizione nel Registro delle imprese.
Le società già costituite al 29 novembre 2008 dovranno attivarsi per fornirla entro il 29 novembre 2011.La comunicazione va effettuata per via telematica, secondo le modalità previste per le comunicazioni al Registro delle imprese.
L’iscrizione e le eventuali successive variazioni dell’indirizzo PEC sono esenti da costi di diritti di segreteria e dall’imposta di bollo.