Al via il nuovo regime dei minimi I Provvedimenti di ieri forniscono le disposizioni attuative del nuovo regime e delle agevolazioni per i soggetti esclusi, applicabili dal 1° gennaio . Finalmente disponibili i provvedimenti attuativi del nuovo regime dei minimi e degli “ex minimi”. Con i Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate pubblicati ieri, 22 dicembre, sono state diffuse le attese disposizioni attuative dei regimi predetti, come modificati dall’art. 27 del DL 98/2011, applicabili dal prossimo 1° gennaio.

Per quel che riguarda il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità (nuovi minimi), viene precisato che tale regime è regolato dalle disposizioni recate dai commi 1 e 2 dell’art. 27 del DL 98/2011 e, per quanto non espressamente previsto dal Provvedimento stesso, ove compatibile, dalle norme che disciplinano i “vecchi minimi” (commi da 96 a 117 della L. 244/2007 e Provv. 2 gennaio 2008).

Vengono confermati i limiti all’accesso al regime per coloro che:
- hanno iniziato l’attività dopo il 31 dicembre 2007 o la inizieranno dal 1° gennaio 2012 (avendo riguardo, per quest’ultimo caso, allo svolgimento effettivo dell’attività e non alla mera apertura della partita IVA);
- possiedono i requisiti “tradizionali” dei minimi e quelli nuovi previsti dal comma 2 dell’art. 27 (novità dell’attività; non mera prosecuzione di attività precedente svolta, ad esclusione del caso in cui il contribuente dia prova di aver perso il lavoro o di essere in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà).

I soggetti in possesso dei predetti requisiti che hanno intrapreso un’attività d’impresa, arte o professione successivamente al 31 dicembre 2007 e che hanno optato per il regime ordinario oppure per il “forfettino” possono accedere al regime fiscale di vantaggio per i periodi d’imposta residui al completamento del quinquennio, ovvero non oltre il periodo d’imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età.
La fuoriuscita dal regime di vantaggio, per scelta o per il verificarsi di un motivo di esclusione, comporta l’impossibilità di avvalersi successivamente del medesimo anche nell’ipotesi in cui, nel corso del quinquennio o non oltre il periodo d’imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età, si torni in possesso dei requisiti necessari per avvalersene.

Il Provvedimento dà risposta anche ai dubbi di coloro che si erano preoccupati della ritenuta d’acconto, precisando che “i ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto di imposta. A tal fine i contribuenti rilasciano un’apposita dichiarazione, dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva”.

Il secondo provvedimento, recante la medesima data, invece, regola il regime soprannominato degli “ex minimi”, vale a dire il complesso delle agevolazioni previste dal comma 3 dell’art. 27 del DL 98/2011 per i soggetti che:
- non possono beneficiare del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità perché non possiedono gli ulteriori requisiti previsti dai commi 1 e 2 del citato art. 27;
- fuoriescono dal suddetto regime di vantaggio per decorrenza dei termini di applicazione (periodo d’inizio attività e i quattro successivi, compimento del 35° anno di età).

Viene precisato che, oltre a tali soggetti, possono fruire delle agevolazioni anche:
- coloro che, pur avendo le caratteristiche “tradizionali” per i minimi (commi 96 e 99 dell’art. 1 della L. 244), hanno optato per il regime ordinario ovvero per il “forfettino”;
- coloro che, pur avendo le caratteristiche per i “nuovi minimi” (commi 1 e 2 dell’art. 27 del DL 98), hanno optato per il regime ordinario ovvero per il “forfettino”.

Non possono usufruire delle agevolazioni i soggetti che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA, con esclusione dei produttori agricoli che esercitano l’attività nei limiti dell’art. 32 del TUIR.

I contribuenti che si avvalgono di tale regime sono esonerati dai seguenti obblighi:
- registrazione e tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, IRAP e IVA;
- tenuta del registro dei beni ammortizzabili qualora, a seguito di richiesta dell’Amministrazione finanziaria, forniscano, ordinati in forma sistematica, i dati necessari;
- liquidazioni, versamenti periodici e versamento dell’acconto annuale ai fini IVA;
- presentazione della dichiarazione IRAP e versamento della relativa imposta.

Viene, inoltre, confermato l’assoggettamento agli studi di settore e ai parametri contabili e la determinazione del reddito secondo la disciplina ordinaria prevista dal TU

 
Elenco «clienti e fornitori» rinviato al 31 gennaio 2012L’Agenzia ha disposto la proroga del vecchio termine del 31 dicembre per comunicare le operazioni rilevanti ai fini IVA effettuate e ricevute nel 2010. Ieri, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 2011/186218 – che ha modificato il precedente documento direttoriale del 16 settembre 2011 – è stata posticipata al 31 gennaio 2012 la data entro cui effettuare la comunicazione delle operazionirilevanti ai fini IVA, per l’anno 2010, soggette all’obbligo di fatturazione e perfezionate, per un importo non inferiore a 25.000 euro.

Nel provvedimento che dispone la proroga, è precisato che è stato necessario rinviare nuovamente la data di scadenza, al fine di consentire l’adozione dei necessari adeguamenti di carattere tecnologico, nonché permettere ai soggetti interessati di superare alcune difficoltà operative legate al nuovo adempimento.
Infatti, poiché la futura comunicazione del 31 gennaio 2012, che interessa operazioni relative all’anno 2010, è stata attuata con il provvedimento del 22 dicembre 2010, il soggetto interessato non era a conoscenza dell’obbligo successivamente introdotto e, conseguentemente, sono emerse oggettive difficoltà per inquadrare le operazioni da segnalare.

Nonostante l’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 24/2011, abbia fornito alcuni chiarimenti di carattere generale sulle modalità di adempimento della comunicazione, gli esempi riportati sono spesso di carattere “scolastico” e comunque non sufficienti a colmare gli evidenti ostacoli operativi ed interpretativi.

In primo luogo, sarebbe necessario chiarire il trattamento da riservare ad alcune tipologie dicontratti stipulati nel corso del 2009 – anno per il quale non vige l’obbligo di comunicazione – che riversano effetti di carattere fiscale anche nel corso del 2010. Si consideri, ad esempio, l’ipotesi di un contratto di fornitura di beni, di importo complessivo sopra la soglia di 25.000 euro il cui acconto, con relativa fattura, sia stato pagato nel corso del 2009 (ad esempio, di 8.000 euro), mentre la consegna della merce ed emissione della fattura a saldo nel 2010 (ad esempio, di 22.000 euro): essendo un’operazione frazionata, non è chiaro se, ai fini della determinazione della soglia, si debba tener conto anche dell’acconto versato nel 2009, nel qual caso sussisterebbe l’obbligo di comunicazione, ovvero se lo stesso non è rilevante in quanto riferito ad una annualità non soggetta a comunicazione. In tale ultima ipotesi, che sembra preferibile, l’operazione non deve essere comunicata in quanto l’importo di “competenza” del 2010 non supera la soglia minima di 25.000 euro.

Rimangono però i dubbi sulle operazioni da includereRestano inoltre irrisolti numerosi aspetti, per i quali, oltre alla proroga, si renderebbe necessario conoscere il pensiero dell’Agenzia. A mero titolo esemplificativo, e non esaustivo, si considerino i seguenti (per ulteriori aspetti, si rinvia ad ulteriori interventi pubblicati in queste pagine):
- note di accredito, ex art. 26 del DPR 633/72, emesse a fine anno a seguito del raggiungimento ai obiettivi prestabiliti dalle parti. Trattandosi di note di accredito “generiche”, in quanto non ricollegabili ad una singola fornitura, ci si chiede se le stesse abbiano rilevanza ai fini dell’importo che deve essere indicato nella comunicazione. Si ritiene, a parere di chi scrive, che le stesse, non essendo “agganciate” ad una specifica fattura, non influenzino le operazioni originarie;

- operazioni effettuate nel regime del margine “globale”: l’Agenzia, nella circ. n. 24/2011, ha fornito un chiarimento in merito alla fattispecie del regime “analitico”, di cui all’art. 26 del DL 41/95, nel qual caso si deve aver riguardo, per la determinazione della soglia, al solo corrispettivo rilevante ai fini IVA (il margine, appunto), ma nulla ha detto in merito al margine “globale” per il quale non sussiste un margine riferito alla singola operazione.

 
La deduzione dell’IRAP dall’IRPEF/IRES continuerà ad applicarsi anche nell’ipotesi di sostenimento di interessi passivi. In questo caso, la quota deducibile sarà sempre calcolata come avviene attualmente, in misura pari al 10% dell’IRAP versata nel periodo d’imposta.
Se, nello stesso esercizio, sono sostenuti sia interessi passivi, sia costi per lavoro dipendente o assimilato, la deduzione “raddoppia”, nel senso che saranno deducibili dall’IRPEF/IRES:
- la parte di IRAP relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni di legge (ai sensi dell’art. 2 del DL 201/2011);
- un’ulteriore quota pari al 10% dell’IRAP residua corrisposta nel periodo d’imposta (ai sensi dell’art. 6 del DL 185/2008).

È questo l’effetto dell’emendamento apportato all’art. 2 del DL 201/2011 in sede di conversione in legge. È stato, invece, confermato che le nuove regole si applicheranno dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012 (e, quindi, dal 2012, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare). Pertanto, fino al modello UNICO 2012, la deduzione andrà operata secondo le consuete modalità.

Come già rilevato su queste colonne (si veda “IRAP più leggera sul costo del lavoro” del 6 dicembre 2011), la manovra Monti non è intervenuta direttamente sul testo del citato art. 6 del DL 185/2008 (che regola l’attuale deduzione), ma ha previsto una nuova deduzione. Non appariva quindi chiaro se la “nuova” deduzione si sostituisse alla vecchia (con una sorta di abrogazione implicita dell’art. 6 del DL 185/2008) oppure se le due agevolazioni continuassero a coesistere, in questo caso con evidenti problemi di coordinamento tra le medesime.

A tale dubbio ha posto rimedio l’emendamento all’art. 2 del DL 201/2011, che ha sancito la facoltà di applicare le due deduzioni nel medesimo periodo d’imposta, sempre che ricorrano i relativi requisiti di legge.
In proposito si ricorda, tra l’altro, che i soggetti beneficiari continueranno ad essere:
- le società di capitali, nonché gli enti commerciali di cui all’art. 73, comma 1, lett. a) e b) del TUIR (ivi inclusi i trust), compresi i soggetti esercenti attività bancaria e finanziaria e assicurativa;
- le società di persone commerciali (snc, sas e soggetti equiparati);
- le persone fisiche esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo;
- le società semplici e le associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni.

Come confermato dalla relazione governativa di accompagnamento al DL, il beneficio compete a tutti i soggetti passivi IRAP che determinano la base imponibile secondo i criteri “ordinari”, ivi inclusi, ad esempio, gli imprenditori agricoli (sempre che abbiano optato per la determinazione della base imponibile secondo le norme dell’art. 5 del DLgs. 446/97, oppure ricadano naturalmente nell’ambito applicativo di tale norma ai sensi dell’art. 9, comma 3 del DLgs. 446/97), gli enti privati non commerciali (per l’attività commerciale eventualmente esercitata in via non prevalente) e le Amministrazioni pubbliche per l’attività commerciale eventualmente esercitata e per la cui determinazione abbiano optato per le disposizioni dell’art. 5 del DLgs. 446/97.

Per effetto dell’emendamento, in pratica dal 2012 potranno presentarsi tre situazioni:
- al contribuente che, con riferimento al periodo d’imposta in cui intende operare la deduzione, ha sostenuto sia costi per lavoro dipendente (o assimilato), sia interessi passivi, competerà sia la deduzione della parte di IRAP relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni di legge, sia l’ulteriore deduzione del 10% dell’IRAP residua pagata nel periodo d’imposta;
- al contribuente che, con riferimento al periodo d’imposta in cui intende operare la deduzione, ha sostenuto solo costi per lavoro dipendente (o assimilato), competerà solo la deduzione della parte di IRAP relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni di legge;
- al contribuente che, con riferimento al periodo d’imposta in cui intende operare la deduzione, ha sostenuto solo interessi passivi, competerà solo la deduzione del 10% dell’IRAP pagata nel periodo d’imposta.

Con specifico riferimento alla deduzione forfetaria, secondo quanto precisato dalla circ. Agenzia Entrate 14 aprile 2009 n. 16 (§ 1), non è necessario individuare in via analitica la quota di IRAP riferibile agli interessi passivi, i quali possono perciò essere anche di importo relativamente basso, sempre che questo “risponda a criteri di inerenza, ragionevolezza ed economicità e risulti coerente con gli obiettivi di politica aziendale perseguiti”.

 
L’ultima manovra correttiva vieta il trasferimento tra soggetti diversi di importi pari o superiori a 1.000 euro A partire dal 6 dicembre 2011, è vietato il trasferimento di denaro contante (di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore) effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 1.000 euro. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori, alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Per tali trasferimenti è necessario ricorrere a banche, istituti di moneta elettronica o a Poste Italiane S.p.A. Il trasferimento per contanti per il tramite di tali soggetti deve essere effettuato mediante disposizione accettata per iscritto dagli stessi, previa consegna ai medesimi della somma in contanti. A decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo a quello dell’accettazione, il beneficiario ha diritto di ottenere il pagamento nella provincia del proprio domicilio. Il DL 201/2011 ha, quindi, disposto un ulteriore abbassamento della soglia relativa all’utilizzo del denaro contante, incidendo su uno strumento normativo nato nell’ambito della disciplina antiriciclaggio, ma che sempre più tende ad assolvere compiti di contrasto all’evasione fiscale.
Analoghi limiti valgono per gli assegni. Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro devono recare non solo l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario, ma anche la clausola di non trasferibilità. Gli assegni circolari, i vaglia cambiari e postali possono essere richiesti, per iscritto, dal cliente senza clausola di non trasferibilità solo se di importo inferiore a 1.000 euro. Quanto ai libretti di deposito bancari o postali al portatore, è precisato che il relativo saldo non può essere pari o superiore a 1.000 euro. I libretti con saldo pari o superiore a 1.000 euro devono essere estinti ovvero il loro saldo deve essere ridotto ad un importo inferiore a 1.000 euro, entro il 31 dicembre 2011.

Si evidenzia, inoltre, che le violazioni di tali disposizioni devono essere comunicate dagli intermediari finanziari e dai professionisti che ne vengono a conoscenza, entro trenta giorni, non solo al Ministero dell’Economia e delle finanze ovvero, più precisamente, alle competenti Ragionerie territoriali dello Stato (cfr. il DM 17 novembre 2011), per la contestazione e gli altri adempimenti, ma anche all’Agenzia delle Entrate, che attiva i conseguenti controlli di natura fiscale (ex art. 51, comma 1, come modificato dall’art. 12, comma 11 del DL 201/2011).
È anche opportuno ricordare come la circolare 4 novembre 2011 del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle finanze abbia precisato che le operazioni di prelievo e/o di versamento di contante superiore ai limiti non concretizzano automaticamente una violazione. Esse, pertanto, non comportano l’obbligo di effettuare la comunicazione di cui sopra. Obbligo che si configura solo quando concreti elementi inducano a ritenere violato il divieto di trasferimento di denaro contante tra soggetti diversi. La precisazione si era resa necessaria dal momento che numerose banche avevano provveduto a comunicare la condotta al Ministero dell’Economia e delle Finanze e, in taluni casi, anche ad effettuare la segnalazione dell’operazione come sospetta di riciclaggio alla UIF.

A quest’ultimo riguardo, peraltro, occorre sottolineare come, ai sensi dell’art. 41, comma 1 del DLgs. 231/2007, costituisca elemento di sospetto e, come tale, rilevante ai fini non della comunicazione al Ministero dell’Economia e delle finanze e all’Agenzia delle Entrate, ma della segnalazione dell’operazione alla UIF, in generale, il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a 15.000 euro.

In ordine a tale specificazione normativa, la circolare 11 ottobre 2010 n. 297944 del Ministero dell’Economia ha precisato che i soggetti destinatari degli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette devono valutare con attenzione le nuove ipotesi normativamente indicate e raffrontarle con il profilo soggettivo del cliente o dell’effettivo beneficiario dell’operazione, al pari di quanto accade con gli altri indici di anomalia. In pratica, è esclusa ogni forma di oggettivizzazione della segnalazione (ovvero non è introdotto alcun “automatismo”). La mera ricorrenza dell’indicatore in questione non è motivo di per sé sufficiente per la segnalazione, rimanendo indispensabile una valutazione complessiva fondata su una serie di elementi sia di natura oggettiva che soggettiva.

Resta da verificare, infine, se, al pari di quanto accaduto in occasione dei precedenti abbassamenti dei limiti all’utilizzo del denaro contante, in sede di conversione in legge del DL 201/2011 sarà prevista un’esenzione per le violazioni commesse nell’immediatezza dell’entrata in vigore (disposta con decorrenza immediata) e comprese tra 1.000 e 2.500 euro.



Variazioni dei limiti relativi all’uso del contante, degli assegni “liberi” e dei libretti al portatore

Ambito temporale di riferimento

Soglia

Fino al 29 aprile 2008 12.500 euro
Dal 30 aprile 2008 al 24 giugno 2008 5.000 euro
Dal 25 giugno 2008 al 30 maggio 2010 12.500 euro
Dal 31 maggio 2010 al 12 agosto 2011 5.000 euro
Dal 13 agosto 2011 al 5 dicembre 2011
2.500 euro
Dal 6 dicembre 2011
1.000 euro
 

Già in vigore il provvedimento varato domenica scorsa dal Governo contenente le “disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”Numerosi gli interventi in ambito tributario presenti neldecreto legge 201/2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri: dalle agevolazioni legate al costo del lavoro alla stabilizzazione del 36% per le ristrutturazioni, dalla partenza anticipata dell’Imu alle misure di contrasto all’evasione, dalla tassazione dei beni di lusso a quella dei capitali “scaduti”.
 
Aiuto alla crescita economica (art. 1)
Per rafforzare la struttura patrimoniale delle imprese, il provvedimento propone un’importante novità, l’Ace (aiuto per la crescita economica), che incentiva la capitalizzazione delle aziende.
Per le imprese che aumentano il proprio capitale rispetto a quello esistente al 31 dicembre 2010, mediante nuovi apporti o accantonamento di utili, è prevista la deduzione dalle imposte sui redditi di un “rendimento nozionale” figurativo applicato all’incremento.
In via transitoria, la percentuale di diminuzione dell’imposizione calcolata sull’incremento del capitale è stabilita al 3% per gli anni dal 2011 al 2013, successivamente sarà un decreto del Mef a stabilire ogni anno l’aliquota per il calcolo del rendimento nozionale.
 
Agevolazioni legate al costo del lavoro (art. 2)
Il comma 1 rende deducibile dal reddito ai fini Ires e Irpef, l’intero ammontare dell’Irap relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato. La disposizione introduce, di fatto, una deroga al principio di indeducibilità dell’Irap, già in parte mitigato dal Dl 185/2008, che aveva concesso la possibilità di dedurre il 10% dell’imposta regionale sulle attività produttive “riferibile alla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati, al netto degli interessi attivi e proventi assimilati, nonché alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato”.
Il comma 2, invece, tiene conto della necessità di salvaguardare il ruolo delle donne, in generale, e dei giovani, under 35, nel mondo del lavoro. Dall’anno d’imposta in corso al 31 dicembre 2012, è previsto uno sconto fiscale, consistente in una maggiore deduzione Irap, per le imprese che li assumono a tempo indeterminato. L’agevolazione passa a 10.600 euro (a fronte dei precedenti 4.600 per ogni lavoratore impiegato), importo che diventa pari a 15.200 euro (prima 9.200 euro) per ogni incremento occupazionale di lavoratrici e giovani nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
 
Stabilizzazione del bonus ristrutturazioni (art. 4)
Lo sconto del 36% sulle spese sostenute per le ristrutturazioni edilizie non è più a rischio scadenza: dal 1° gennaio 2012 va a regime e trova la sua collocazione nel Tuir (articolo 16-bis). Le condizioni per usufruirne restano immutate. La detrazione viene estesa agli interventi finalizzati alla ricostruzione o al ripristino di immobili danneggiati a seguito di eventi calamitosi, quando è dichiarato lo stato di emergenza
Poi, dal 2013, assorbe un’altra popolare detrazione, quella del 55% sulle spese di riqualificazione energetica degli immobili; questa intanto, per l’anno prossimo, è confermata nella stessa misura. Dal 1° gennaio 2013, invece, verrà equiparata alla “sorella maggiore” (36%) e “assunta a tempo indeterminato”.
 
Novità in arrivo per l’Isee (art. 5)
Affidato a un decreto di natura non regolamentare del presidente del Consiglio dei ministri il cambiamento dei criteri per la determinazione dell’Isee (Indicatore della situazione economica equivalente). Il provvedimento sarà emanato entro il 31 maggio 2012 e prenderà in considerazioni ulteriori parametri per il calcolo del reddito e del patrimonio della famiglia. Nel decreto anche le agevolazioni fiscali e tariffarie e i servizi assistenziali a cui non si potrà più accedere, a partire dall’1 gennaio 2013, con un Isee superiore alla soglia stabilita dal provvedimento stesso.
 
Premi per chi si rende trasparente (art. 10)
Dal 1° gennaio 2013 ai contribuenti che svolgono attività artistica o professionale o attività di impresa saranno riconosciuti benefici fiscali, semplificazione degli adempimenti amministrativi, oltre ad agevolazioni sugli accertamenti, a patto che provvedano all’invio telematico dei corrispettivi, delle fatture emesse e ricevute e delle risultanze degli acquisti non soggetti a fattura, e che istituiscano un conto corrente dedicato ai movimenti finanziari dell’attività esercitata.
Il “regime premiale” prevede inoltre assistenza negli adempimenti da parte dell’Amministrazione finanziaria e l’accelerazione dei rimborsi e delle compensazioni Iva.
Per chi dichiara, anche per effetto dell’adeguamento, ricavi o compensi in misura uguale o superiore alle stime degli studi di settore, ed è in regola con gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti per l’applicazione dello “studio”, sono preclusi gli accertamenti basati sulle presunzioni semplici, sono ridotti di un anno i termini di decadenza per l’attività di accertamento e la determinazione sintetica del reddito complessivo (articolo 38 del Dpr 600/1973) è ammessa a condizione che lo stesso ecceda di almeno un terzo (invece che un quinto) quello dichiarato.
 
Emersione di base imponibile (art. 11)
Il comma 1 dispone l’applicazione di sanzioni penali (articolo 76 del Dpr 445/2000) nei confronti di chi, in sede di accertamento tributario, esibisce o trasmette atti o documenti falsi o fornisce dati e notizie non rispondenti al vero.
I commi da 2 a 5 prevedono che dal 1° gennaio 2012 gli operatori finanziari dovranno comunicare all’Anagrafe tributaria tutte le movimentazioni relative ai rapporti finanziari e ogni altra informazione necessaria ai controlli fiscali, nonché l’importo delle stesse. Un provvedimento delle Entrate stabilirà le modalità attuative della disposizione. L’obiettivo è consentire all’Agenzia delle Entrate di utilizzare i dati anche per individuare i contribuenti a maggior rischio di evasione su cui attivare i controlli.
 
Contrasto all’uso del contante (art. 12)
Fra le misure antievasione, va segnalato l’abbassamento del limite di tracciabilità dei pagamenti da 2.500 a 1.000 euro. Le spese oltre tale soglia, dunque, non potranno essere effettuate in contanti. La limitazione all’uso del denaro liquido si traduce nella tracciabilità dei pagamenti, mediante una diffusa canalizzazione dei flussi finanziari verso gli archivi contabili delle banche, i cui dati e informazioni sono facilmente reperibili in caso di indagini.
Entro il 31 dicembre 2011, poi, dovranno essere estinti i libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 1.000 euro.
Le operazioni di spesa delle pubbliche amministrazioni, centrali e locali, dovranno avvenire attraverso l’utilizzo di strumenti telematici. Eventuali pagamenti per cassa non possono comunque superare i 500 euro.
Per i titolari di trattamenti pensionistici minimi, assegni e pensioni sociali, i rapporti relativi agli accrediti di tali somme sono esenti dall’imposta di bollo, mentre banche e intermediari finanziari non possono addebitare alcun costo.
E’ infine previsto che all’adozione delle misure volte a ridurre l’utilizzo del denaro contante, come strumento per combattere l’evasione fiscale, si accompagni una riduzione dei costi delle transazioni e della concessione dei Pos agli esercizi commerciali; a tale fine, il Mef stipulerà apposite convenzioni con le banche.
 
Anticipo sperimentale dell’Imu (art. 13)
Viene anticipata al 2012, in via sperimentale per tre anni, l’imposta municipale sugli immobili, che ripristina la tassazione dell’abitazione principale. Per il tributo erede dell’Ici, l’aliquota è fissata allo 0,76%, ma i Comuni possono modificarla sino a 0,3 punti in aumento o diminuzione. Per l’abitazione principale (e relative pertinenze), invece, la percentuale di tassazione scende allo 0,4%, con possibilità per i Comuni di variarla fino a 0,2 punti percentuali in più o in meno. Per abitazione principale si intende la casa nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente; per sue pertinenze, le unità classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un immobile per ciascuna.
La base imponibile su cui calcolare l’Imu si determina prendendo la rendita dell’immobile rivalutata del 5 % e moltiplicandola per un coefficiente fisso per ogni tipo di immobile:
  • 160 - per le abitazioni del gruppo catastale A (escluso A/10) e per le categorie C/2, C/6 e C/7
  • 140 - per i fabbricati di gruppo B e le categorie C/3, C/4 e C/5
  • 80 - per gli immobili di gruppo catastale A/10 (uffici e studi privati)
  • 60 - per i fabbricati di gruppo D
  • 55 - per i negozi e botteghe accatastati C/1.
Per l’abitazione principale è prevista una detrazione di 200 euro. Se l’immobile è destinata ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in proporzione alla quota per la quale si verifica la destinazione stessa. I Comuni, comunque, possono aumentare l’importo dello sconto; in tal caso, però, non possono aumentare l’aliquota per le abitazioni tenute a disposizione.
 
In pensione la Tarsu, nuovo tributo per rifiuti e servizi (art. 14)
Dal 1° gennaio 2013 anche il tributo sull’immondizia cambia volto. La nuova imposta si calcola sull’80% della superficie catastale, che può essere accertata – e variata – dal Comune incrociando i propri dati con quelli dell’Agenzia del Territorio.
La tariffa prevede una maggiorazione di 30 centesimi per metro quadrato (che gli enti locali possono aumentare fino a 40) a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni.
I Comuni, inoltre, potranno stabilire riduzioni tariffarie, fino a un massimo del 30%, nei casi di abitazioni con un unico occupante, per chi risiede all’estero più di sei mesi all’anno, per i fabbricati rurali a uso abitativo, per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo.
 
Carburanti più cari (art. 15)
Scatta con l’entrata in vigore del decreto (da oggi, quindi) l’aumento delle accise sui carburanti. Già programmato e quantificato un ulteriore ritocco a partire dal 1° gennaio 2013.
Escluse dall’incremento alcune categorie di soggetti esercenti l’attività di trasporto (trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate; trasporto pubblico locale da parte di enti pubblici e imprese pubbliche locali; autoservizi di competenza statale, regionale e locale; trasporti a fune da parte di enti pubblici e imprese), per le quali è previsto il rimborso del maggior onere derivante dagli aumenti di accisa sul gasolio.
 
Tassazione di beni di lusso (art. 16)
In base al principio che chi più ha più paga, aumentano le imposte su auto potenti, barche oltre i 10 metri, elicotteri e aerei privati.
Per le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose, di potenza superiore a 185 kW, alla tassa automobilistica si aggiunge, dal 2012, un’addizionale erariale di 20 euro per ogni chilowatt eccedente il limite indicato.
Per le unità da diporto “parcheggiate” nei porti nazionali, dal 1° maggio 2012 scatta il tributo annuale di stazionamento, commisurato alla lunghezza dello scafo e calcolato per ogni giorno (si va dai 5 euro al giorno per gli scafi di lunghezza compresa tra 10,01 e 12 metri ai 703 euro per gli scafi over 64 metri).
Infine, per gli aeromobili privati (aeroplani, idrovolanti, anfibi ed elicotteri) è istituita un’imposta erariale calcolata in misura proporzionale al loro peso massimo al decollo, mentre ad alianti, motoalianti, e aerostati si applica in misura annuale fissa (450 euro).
 
Una verifica in più per il canone Rai (art. 17)
Imprese e società, con canone Rai speciale, perché attive in determinati settori, dovranno indicare nella loro dichiarazione dei redditi il numero di abbonamento radiotelevisivo, la categoria di appartenenza che determina la particolare tariffa e gli altri elementi richiesti nel modello di dichiarazione dei redditi. La misura, in pratica, interessa le attività che utilizzano radio e televisione per realizzare maggiori guadagni, per attirare clienti, come alberghi, bar e altri esercizi aperti al pubblico.
 
Incremento delle aliquote Iva (art. 18)
Dal 1° ottobre del 2012 le aliquote Iva del 10 e 21% aumenteranno di 2 punti percentuali.
L’incremento dell’imposta rimane valido per tutto il 2013 e cresce di un ulteriore mezzo punto a decorrere dal 1° gennaio 2014.
 
Si amplia il raggio d’azione dell’imposta di bollo (art. 19, commi da 1 a 3)
Intervento doppio sugli strumenti finanziari: da una parte viene introdotta un’imposta di bollo proporzionale (pari allo 0,1% per il 2012 e allo 0,15% dal 2013), dall’altra è ampliata la base imponibile su cui calcolare l’imposta, così da includervi i prodotti finanziari non soggetti all’obbligo di deposito. In sintesi, saranno sottoposte alle nuove percentuali di tassazione anche le comunicazioni relative ai prodotti e agli strumenti finanziari non soggetti a obbligo di deposito. Esclusi dalla manovra fondi pensione e sanitari.
Qualora le informative fossero inviate periodicamente nel corso dell’anno, l’imposta di bollo sarà rapportata al periodo rendicontato. Stabiliti anche gli importi minimi e massimi: 34,20 e 1.200 euro.
 
Imposta sulle attività emerse con lo “scudo fiscale” (art. 19, commi da 4 a 10)
Per le attività rimpatriate o regolarizzate usufruendo dello scudo fiscale (articoli 12 e 15 del Dl 350/2001 e articolo 13-bis del Dl 78/2009), è prevista l’applicazione di un’imposta straordinaria dell’1,5 per cento.
Saranno gli intermediari finanziari a trattenere la somma dovuta per il prelievo straordinario o a ricevere, da parte del contribuente, il quantum da versare. Due le rate di pari importo e due le scadenze (16 febbraio 2012 e 16 febbraio 2013) per il versamento.
Gli intermediari dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate i nominativi per i quali non è stato possibile versare l’imposta perché nel frattempo è cessato il rapporto o perché non hanno ricevuto dal contribuente la relativa somma. Gli importi a debito saranno riscossi mediante l’iscrizione a ruolo. La sanzione per l’omesso versamento è pari al tributo dovuto.
 
Più tempo per riallineare le partecipazioni (art. 20)
Dilatata di un anno l’operatività temporale della possibilità di affrancare avviamenti, marchi e altre attività immateriali, iscritti nel bilancio consolidato e riferibili a maggiori valori contabili di partecipazioni di controllo (anche congiunto), che ora vale anche per le operazioni straordinarie o traslative effettuate entro il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2011. Altra novità, il pagamento dilazionato dell’imposta sostitutiva del 16%, prima dovuta in unica soluzione. Le rate da versare sono tre: “la prima, entro il termine di scadenza dei versamenti del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta 2012; la seconda e la terza entro il termine di scadenza dei versamenti, rispettivamente, della prima e della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta 2014”.